Il Bilancio sociale diventa obbligatorio

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“Con le linee guida scatta l’obbligo per le coop sociali, tenute a questo adempimento in quanto imprese sociali di diritto, ma fino a questo momento fatte salve proprio per la mancanza di indicazioni redazionali.”

Manca solo una firma per l’operatività del bilancio sociale che, con le nuove linee guida, avrà criteri uniformi sia per le imprese sociali che per gli altri enti del Terzo settore (Ets). Redazione, deposito e pubblicazione sul sito internet di questo documento sono sempre obbligatori per le imprese sociali, che fino ad oggi hanno utilizzato le vecchie linee guida, mentre gli Ets vi saranno tenuti solo al superamento di un milione di euro di entrate. Con le linee guida scatta l’obbligo per le coop sociali, tenute a questo adempimento in quanto imprese sociali di diritto, ma fino a questo momento fatte salve proprio per la mancanza di indicazioni redazionali.

La finalità delle linee guida è chiara: dettare regole omogenee su contenuti e modalità di predisposizione del bilancio sociale, per consentire agli enti di adempiere agevolmente all’obbligo informativo ed offrire a tutti gli stakeholder interessati (associati, lavoratori, pubbliche amministrazioni, terzi) un’informativa strutturata e puntuale sull’operato degli enti e dei loro amministratori, nonché sui risultati sociali, ambientali ed economici conseguiti nel tempo.

 Il bilancio dovrà contenere alcune informazioni minime, suddivise in sezioni e relative sottosezioni, la cui eventuale omissione dovrà essere motivata. Si va dalla metodologia adottata per la redazione (con indicazione di eventuali standard di rendicontazione utilizzati e cambiamenti rispetto al periodo precedente) alle informazioni generali sulla struttura dell’ente, la governance, il personale impiegato, fino ad arrivare al cuore delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti o in corso di realizzazione, tenendo conto delle risorse economiche dell’ente e dei possibili fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali.

Una sezione conclusiva, poi, è dedicata interamente alle osservazioni dell’organo di controllo, che deve monitorare alcuni aspetti specifici, come il perseguimento dell’assenza di scopo di lucro, il rispetto dei principi di verità e trasparenza nell’attività di raccolta fondi o, per le imprese sociali, l’effettivo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale (i cui ricavi devono essere superiori al 70% dei ricavi complessivi). 
Oltre al deposito presso il Registro unico del Terzo settore o il Registro delle imprese (per imprese sociali e coop sociali), il bilancio andrà pubblicato sul sito internet dell’ente o su quello della rete associativa di appartenenza (per chi aderisca ad una rete e non abbia un sito proprio), assicurando accessibilità ai terzi e pronta reperibilità delle informazioni. Un’opportuna diffusione tramite canali digitali dovrà essere assicurata anche dagli Ets, che decideranno volontariamente di redigere il bilancio sociale (in assenza del relativo obbligo). Questi ultimi, per la redazione dovranno sempre fare riferimento alle linee guida ma potranno adottare un’esposizione ridotta (purché idonea a dare una rappresentazione attendibile ed esaustiva delle informazioni).


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