Bilancio sociale. Cosa fare per non farsi trovare impreparati

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Bilancio Sociale. Con l’inizio dell’anno 2020, sembra necessario tornare su un argomento di cui si è più volte scritto. Si ricorda infatti che il codice del terzo settore (D.Lgs 117/217) e la Revisione della Disciplina dell’Impresa Sociale (D.Lgs 112/2017) hanno introdotto l’obbligo di redazione e di pubblicazione del bilancio sociale per tutti gli enti del terzo settore con entrate superiori ad 1 milione di euro, nonché per tutte le imprese sociali indipendentemente dall’ammontare delle entrate.

Il Decreto che fissa l’obbligo di redazione del bilancio sociale

La decorrenza dell’obbligo in parola era tuttavia demandata all’adozione delle linee guida di redazione del bilancio sociale. Il decreto di adozione delle linee guida è stato pubblicato soltanto a luglio 2019 (Linee Guida per la Realizzazione dei Sistemi di Valutazione dell’Impatto Sociale delle Attività degli Enti del Terzo Settore), con la precisa finalità di definire criteri e metodologie condivisi secondo i quali gli Enti di Terzo Settore possono condurre valutazioni di impatto sociale (il bilancio sociale), che consentano di valutare, sulla base di dati oggettivi e verificabili, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e rendere disponibili agli stakeholders informazioni sistematiche sugli effetti delle attività realizzate. Le valutazioni saranno realizzate con metodi qualitativi e quantitativi e potranno prevedere un sistema di indici e indicatori di impatto, da mettere in relazione con quanto eventualmente rendicontato nel bilancio sociale

Il bilancio sociale non è una pura e semplice formalità

Come si vede, chi ritiene che il bilancio sociale possa essere una semplice descrizione delle iniziative intraprese dall’ETS, (spesso autoreferenziale) o dall’impresa sociale è sulla cattiva strada,  il Legislatore, infatti, richiede una precisa, puntuale ed indipendente (ovvero effettuata da soggetto esterno qualificato) valutazione dell’impatto generato, nei confronti di tutti gli stakeholders e pertanto dei territori e contesti in cui operano e delle comunità con le quali collaborano, con lo scopo di comunicare a tutti i soggetti interessati il cambiamento sociale, culturale ed economico che è stato generato.
La definizione di impatto sociale introdotta dal legislatore incorpora al suo interno elementi espliciti relativi alla qualità ed alla quantità dei servizi offerti, alle ricadute verificabili nel breve termine e quindi più dirette, ma anche agli effetti di medio-lungo periodo, che afferiscono alle conseguenze ed ai cambiamenti indotti sulla comunità di riferimento, nella prospettiva della costruzione di comunità più inclusive, sostenibili e coese.

Piena libertà ma contenuti complessi

Le linee guida non individuano un unico sistema di valutazione dell’impatto, ed anzi lasciano all’ETS la libertà di scegliere il metodo di valutazione più confacente alla propria organizzazione; sono però dettate delle caratteristiche indispensabili che il metodo di valutazione deve possedere:
autonomia: il metodo scelto deve garantire un elevato grado di autonomia agli enti medesimi;
intenzionalità: il sistema di valutazione deve essere connesso alla valutazione di obiettivi strategici dell’organizzazione;
rilevanza: la valutazione deve includere tutte le informazioni utili a dare evidenza dell’interesse generale perseguito e della dimensione comunitaria dell’attività svolta;
affidabilità: informazioni precise, veritiere ed eque, con specifica indicazione delle fonti dei dati;
misurabilità: le attività oggetto di valutazione che possono essere ricondotte a parametri quantitativi devono essere opportunamente misurate. A tal file gli indici di misurazione devono essere coerenti con le attività oggetto di misurazione, comparabili nel tempo e trasparenti, e devono dare evidenza del coinvolgimento nella valutazione di tutti gli stakeholders interni ed esterni valutativo.
Nel fare tutto questo, il processo di misurazione dovrà prevedere le seguenti fasi:
1. analisi del contesto e dei bisogni degli stakeholders;
2. pianificazione degli obiettivi di impatto;
3. analisi delle attività e scelta di metodologia, strumento, tempistica della misurazione rispetto agli obiettivi prefissati e alle caratteristiche dell’intervento;
4. valutazione: attribuzione di un valore, ossia di un significato ai risultati conseguiti dal processo di misurazione;
5. comunicazione degli esiti della valutazione che costituiranno la base informativa per la riformulazione di strategie e conseguenti obiettivi che l’organizzazione si porrà per lo sviluppo futuro delle proprie iniziative.

Come muoversi. Quando cominciare

Cosa si può concludere dall’analisi sopra effettuata? Essenzialmente due cose:
primo, che la valutazione di impatto e il bilancio sociale sono attività complesse che non possono essere né improvvisate né autoreferenziali;
secondo, che se il processo di raccolta delle informazioni non è pianificato per tempo, gli enti obbligati a redigere il bilancio sociale rischiano di arrivare impreparati al primo appuntamento, fissato con l’approvazione dei rendiconti 2020. Gli ETS e le imprese sociali, soprattutto quello di dimensione medio-grande, devono predisporre fin da ora le attività necessarie per la redazione, tra 12 mesi, del primo bilancio sociale obbligatorio.

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